Studio notarile Antonio Gazzanti Pugliese

Brevi note sull’articolo 589 del codice civile

Brevi note sull’articolo 589 del codice civile

L’articolo 589 del codice civile recita: “non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto ,né a vantaggio di un terzo ,né con disposizione reciproca”. La dottrina, a questo proposito, parla di testamento congiuntivo da intendersi come atto proveniente da più testatori ma realizzato attraverso un’unica dichiarazione materiale.

In quest’ambito ,poi ,si distingue il testamento congiuntivo “semplice “ che si realizza quando i testatori pongono in essere disposizioni in favore di uno o più terzi , dal testamento congiuntivo “reciproco “con il quale ciascuno dei testatori dispone reciprocamente a vantaggio dell’altro. In questo quadro si inserisce la sentenza della corte di Cassazione del 2 settembre 2020 n. 18.197. La fattispecie avevano oggetto la redazione di due testamenti per atto notarile aventi disposizioni reciproche e medesima data. In altri termini nello stesso giorno con due attiI distinti Tizio aveva nominato erede Tizia e Tizia aveva nominato erede Tizio .

La Cassazione ha affermato che i testamenti in oggetto dovevano intendersi come manifestazione di uno specifico comune accordo dei due autori ,integrante un patto successorio istitutivo , come tale nullo.Pertanto ,sebbene con motivazioni parzialmente diverse da quelle che sono alla base della prescrizione dell’articolo 589 citato, la corte ha ritenuto che anche nel caso di testamenti diversi e separati si possa arrivare alla comminatoria di nullità di entrambi se essi si dimostrano, per una serie di circostanze, come l’attualizzazione di un accordo diretto a violare i divieti stabiliti dal legislatore in materia di patti successori.