Studio notarile Antonio Gazzanti Pugliese

L’ opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare

L’ opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare

La corte di Cassazione con ordinanza del 22 marzo 2021 n. 7978 ha stabilito che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli minori ,ove non trascritto, è opponibile al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla assegnazione, ovvero anche oltre i nove anni ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto.

Va detto che quest’orientamento si pone nel solco di un più ampio e consolidato orientamento giurisprudenziale che, peraltro ,considera l’assegnazione in oggetto costitutiva di un diritto personale di godimento atipico. La particolarità la “pericolosità “ del caso sta nel fatto che il terzo acquirente, per quanto in buona fede, si vede opporre il diritto in questione senza che tale situazione possa essere stata rilevata attraverso la consultazione dei registri immobiliari.

Ció pone indubbiamente un insidioso ostacolo al commercio giuridico degli immobili ma ,evidentemente, rispetto alla sicurezza di quest’ultimo, sono state ritenute prevalenti le esigenze di natura familiare dalle quali scaturiscono i provvedimenti giudiziali di assegnazione della casa familiare.

Del resto anche i contratti di locazione, ancorché non trascritti, sono opponibili ai terzi acquirenti ,sebbene in termini molto stretti. Nell’ipotesi, invece ,in cui il provvedimento di assegnazione risulti trascritto le problematiche esposte non esistono in quanto tutto rientra nel gioco ordinario della priorità della trascrizione medesima.