Con questa importante sentenza la corte di Cassazione prende posizione in merito alla natura formale o sostanziale della nullità comminata dalla legislazione urbanistica agli atti di trasferimento immobiliare. Tale nullità, si afferma, “va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’articolo 1418 c.c. di cui costituisce una specifica declinazione, e deve essere qualificata come nullità testuale, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell’immobile”.
La Cassazione ,altresì ,afferma che “in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”.
E’ chiaro ,pertanto ,che la suprema corte ha seguito l’orientamento della nullità formale secondo il quale solo in caso di assenza nell’atto di trasferimento delle menzioni urbanistiche richieste dalla legge si determina la nullità del negozio ,indipendentemente dalla conformità o meno dell’immobile rispetto al titolo urbanistico citato. Come é noto ,sull’altro versante, l’orientamento ,cosí detto sostanziale ritiene l’atto di trasferimento nullo in tutti i casi in cui ,indipendentemente dalle menzioni urbanistiche inserite nel negozio, l’immobile trasferito sia urbanisticamente irregolare.